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DISPOSIZIONI IN TEMA DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DEL SALE ARRICCHITO CON IODIO

 

 

Dal 1· novembre 2005, 180· giorno successivo all’entrata in vigore della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante “Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica”, saranno applicabili agli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed a qualsiasi altro esercizio in cui sia posto in commercio il sale per consumo diretto le disposizioni di cui all’art. 3 della menzionata legge.

Premesso che, ai sensi dell’art. 1, la legge medesima definisce, ai fini della iodioprofilassi, le modalità di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari, e che viene definito:

  • sale alimentare comune:il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al D.M. 31 gennaio 1997, n. 106 del Ministro della sanità;
  • sale arricchito con iodio: il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al D.M. 10 agosto 1995, n. 562 del Ministro della sanità

Sono queste le conseguenze per gli esercizi interessati

  1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto dovranno assicurare la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo sarà fornito solo su specifica richiesta del consumatore; negli espositori dei punti vendita di sale alimentare dovrà essere apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui princìpi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.
  2. 2. Nell' ambito della ristorazione pubblica (bar e ristoranti) e di quella collettiva (mense e comunità) dovrà essere messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

La legge consente anche l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (sull'etichettatura dei prodotti alimentari), e successive modificazioni, e al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 (sull'etichettatura nutrizionale), il Ministro della salute individuerà, con il decreto di cui al punto 1, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

Allo stato attuale il testo del decreto non è stato ancora predisposto dal Ministero della salute.

Segnaliamo, infine, la mancanza della previsione diretta di sanzioni.

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