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Dal 1· novembre 2005, 180· giorno successivo
allentrata in vigore della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante
Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre
patologie da carenza iodica, saranno applicabili agli esercizi di vendita
al dettaglio di prodotti alimentari, agli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande ed a qualsiasi altro esercizio in cui sia posto in commercio
il sale per consumo diretto le disposizioni di cui allart. 3 della
menzionata legge.
Premesso che, ai sensi dellart. 1, la legge medesima
definisce, ai fini della iodioprofilassi, le modalità di utilizzo e di
vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto
oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei
prodotti alimentari, e che viene definito:
- sale alimentare comune:il sale definito dal regolamento
concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui
al D.M. 31 gennaio 1997, n. 106 del Ministro della sanità;
- sale arricchito con iodio: il sale definito dal
regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina
iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al D.M. 10
agosto 1995, n. 562 del Ministro della sanità
Sono queste le conseguenze per gli esercizi interessati
- I punti vendita di sale destinato al consumo diretto
dovranno assicurare la contemporanea disponibilità di sale arricchito
con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo sarà fornito
solo su specifica richiesta del consumatore; negli espositori dei punti
vendita di sale alimentare dovrà essere apposta una locandina
diretta ad informare la popolazione sui princìpi e sugli effetti della
iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.
- 2. Nell' ambito della ristorazione pubblica (bar e
ristoranti) e di quella collettiva (mense e comunità) dovrà
essere messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con
iodio.
La legge consente anche l'impiego del sale arricchito con
iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti
alimentari.
Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109 (sull'etichettatura dei prodotti alimentari), e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.
77 (sull'etichettatura nutrizionale), il Ministro della salute
individuerà, con il decreto di cui al punto 1, uno specifico logo
da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio
destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che
utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.
Allo stato attuale il testo del decreto non è stato ancora
predisposto dal Ministero della salute.
Segnaliamo, infine, la mancanza della previsione diretta di
sanzioni.
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