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FUMO:
Da lunedì 10 Gennaio VIETATO FUMARE
Esporre un cartello con la scritta "vietato fumare", i riferimenti
di legge, le sanzioni previste ed il referente per l'applicazione. E' la
condizione necessaria e sufficiente per essere in regola con la nuova legge sul
fumo, a partire da lunedì prossimo. Confesercenti Pistoia lo ricorda
a tutte le aziende che esercitano l'attività aperta al pubblico in
luoghi chiusi: la normativa, secondo le indicazioni del Ministero della Salute,
interessa dunque tanto gli uffici che i punti vendita, oltre al principale
campo di applicazione rappresentato da pubblici esercizi e strutture ricettive.
Il fatto che, nonostante i dodici mesi a disposizione, il Governo abbia
aspettato le ultime settimane per precisare gli ultimi elementi non ha fatto
che alimentare il clima di incertezza diffusa tra gli operatori. Prova ne
è la bassissima percentuale, attorno al 2 per cento, di locali che hanno
scelto di attrezzare una parte dei propri spazi con i depuratori a norma. Una
scelta in buona parte condizionata delle caratteristiche dei fondi, molto
spesso dalle nostre parti estremamente piccoli. In queste situazioni,
l'adeguamento si limiterà all'esposizione del cartello di divieto nella
sala principale. Oltre a questo, gli operatori commerciali fanno
affidamento sul buon senso di tutti: "Cerchiamo di farlo noi per primi, e
per questo abbiamo deciso di non presentare contro la legge un ricorso che
servirebbe solo a rinviare il problema, senza risolverlo. E' chiaro
però che ci aspettiamo collaborazione: tanto dai clienti, quanto da chi
è chiamato ad applicare la legge. Ben vengano i controlli
sull'applicazione, ma non chiedete agli esercenti di fare azioni che a volte
non fanno nemmeno contro chi ruba la merce in negozio. Del resto, crediamo
che la gran parte dell'opinione pubblica sia predisposta a collaborare, e che
quindi le aziende possano superare questa novità senza grossi traumi,
come avvenne a suo tempo per i cinema".
FUMO:
La legge, il cartello e le altre avvertenze
Dal 10 gennaio 2005 sarà vietato fumare in qualsiasi locale
chiuso con accesso al pubblico. Entra realmente in vigore la normativa a lungo
osteggiata e rinviata, e definitivamente approvata con DPCM il 23 dicembre del
2003. Come già ampiamente comunicato su C&T (si veda i numeri di
marzo e dicembre 2004) e tramite i nostri uffici, il provvedimento tutti gli
esercizi associati, tenendo conto che bar e ristoranti sono stati assimilati
nel campo di attuazione della normativa.
Da lunedì 10 gennaio 2005 dunque, divieto assoluto di
accendere sigarette o quant'altro, con le sole eccezioni previste:
- locali privati non aperti ad utenti o al pubblico (ad
esempio abitazioni);
- locali (si intende, aperti al pubblico, ma) riservati
in parte ai fumatori e come tali contrassegnati.
Insomma, il divieto coinvolgerà qualsiasi attività
privata (di servizi o anche commerciale) che si svolga con uso di locali chiusi
(ossia privi di collegamento continuo con l'atmosfera esterna) aperti al
pubblico, e cioè, secondo quanto specificato dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio, di locali ai quali la generalità degli utenti
acceda, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli
orari stabiliti. I titolari di queste attività potranno, comunque,
riservare specifici porzioni dei locali ai fumatori, nel rispetto delle
prescrizioni previste dall'allegato al DPCM in oggetto. Vanno peraltro
ricordate le disposizioni, di cui al D.Lgs. n.626/94 e normativa collegata in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, che tutelano le condizioni
igieniche nei luoghi di lavoro.
LE SANZIONI :
Per la mancata osservanza delle disposizioni, sono previste
sanzioni comprese tra 27,5 e 275,5 euro, secondo quanto disposto dalla Legge
Finanziaria approvata il 29 dicembre, a parziale variazione di quanto
inizialmente previsto (le sanzioni andavano da 25 a 250 euro). Il rischio
riguarda clienti, utenti, avventori. La misura della sanzione è
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici
anni. Per i gestori dei locali invece, la somma a rischio varia da euro
220 a euro 2.200, se non provvedono a curare l'osservanza del divieto di fumo
esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con
l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, e contenenti il
nominativo del titolare/datore di lavoro (o di un suo incaricato) come soggetto
responsabile nella struttura dell'osservanza del divieto di fumare (Qui sotto,
in allegato, un esempio del cartello). La sanzione viene aumentata della
metà nelle ipotesi contemplate all'art.5, primo comma, lettera b)
(impianti di condizionamento non funzionanti o non condotti in maniera idonea o
non perfettamente efficienti). Secondo quanto previsto, il responsabile
della struttura, il cui nome è indicato sul cartello, deve:
richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
segnalare, in caso di ottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei
trasgressori ai pubblici ufficiali e agenti ai quali compete la contestazione
della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di
contravvenzione. Ciò significa che i titolari/datori di lavoro non
dovranno limitarsi all'esposizione del cartello di divieto di fumo, ma dovranno
informare tutti i propri addetti al fine di attuare quelli che la legge
definisce "interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori".
LE ECCEZIONI: ( COME PREDISPORRE IL LOCALE )
Al divieto assoluto di fumo potranno fare eccezione quei pubblici
esercizi dotati di locali appositamente predisposti.
- I locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti
strutturali:
- essere delimitati da pareti a tutta altezza su
quattro lati;
- essere dotati di ingresso con porta a chiusura
automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
- essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a
quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
- non rappresentare un locale obbligato di passaggio
per i non fumatori.
- I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi
meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di
ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti
limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve
essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da
assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può
essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla
base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei
locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla
portata dell'impianto.
- I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione
non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
- La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di
ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, deve
comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di
somministrazione dell'esercizio.
- L'aria proveniente dai locali per fumatori non è
riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e
funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di
emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di
igiene ed edilizi.
- La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il
collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio
energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono
tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti
secondo le regole dell'arte ed in conformita' dei medesimi alla normativa
vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione
comprensivi dell'idoneita' del sistema di espulsione, e i certificati annuali
di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere
conservati a disposizione dell'autorità' competente.
- Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi
cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della
omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali
cartelli devono recare la scritta "
VIETATO FUMARE ", integrata dalle indicazioni della relativa
prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei
soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete
accertare le infrazioni.
- Nelle strutture con più locali, oltre al modello di
cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di
particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta
" VIETATO FUMARE ".
- I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli,
con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di
cui al punto 7, la scritta "AREA
PER FUMATORI".
- I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri
cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto
7, la dizione: "VIETATO FUMARE PER
GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE", che si accendono automaticamente
in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione
supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa
dell'area riservata.
Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le
caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non e' idoneo
all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
GLI APPROFONDIMENTI: Per tutti gli approfondimenti in
materia, è possibile recarsi presso
la più vicina sede
Confesercenti Pistoia
Risposte alle domande più
frequenti
NORMATIVA ANTI FUMO: Sintesi
compiti assegnati al titolare o datore di lavoro
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Ministero
della Salute
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