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ACQUA
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Fino a diversa ed espressa indicazione di legge, i pubblici esercizi potranno tranquillamente continuare a somministrare acqua minerale sfusa. E' questa l'interpretazione di Confesercenti in merito alla questione sorta nei giorni scorsi, in relazione ad un Decreto del Ministero delle Attività produttive del 25 marzo. Gli uffici Legislativo, Ambiente igiene e Sicurezza ed il sindacato di categoria Fiepet precisano che quanto riportato nel provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile, comporta delle espresse novità solo per i produttori di acque minerali, che vengono autorizzati ad imbottigliare il liquido anche in confezioni più piccole del consueto. Nel Decreto non è invece ravvisabile nessun fondamento per le ipotesi di nuovi obblighi a carico dei dettaglianti, che quindi potranno sì mettere in commercio le eventuali confezioni monodose, ma anche continuare la somministrazione al bicchiere. Secondo gli uffici competenti dell'associazione di categoria, non possono essere considerate fonti normative le voci non identificate rilanciate nei giorni scorsi da un'agenzia di stampa, e riportate dai mezzi di informazione. Fino a nuovi, espliciti provvedimenti di legge in materia, dunque, non si ritiene che sussistano altri obblighi sui commercianti. In altre parole, all'atto pratico l'acqua minerale al bicchiere, nei bar è e resta una pratica regolare. Già nel gennaio del 2002 il Ministero della Salute aveva sospesa la validità di un suo precedente decreto sullo stesso tema, tenendo conto delle difficoltà di reperire in breve tempo contenitori idonei, il rischio di aggravamento del carico ambientale conseguente all'aumento dei recipienti da smaltire e il sensibile incremento dei prezzi al consumo Dal 5 agosto 2003 invece è in vigore la normativa riguardante la denominazione di vendita "acqua potabile trattata" o "acqua potabile trattata e gassata" sulle bottiglie acqua non preconfezionate, ma che vengono riempite all'occorrenza prima di essere somministrate nel locale. FIEPET: UNA TEMPESTA IN UN BICCHIER D'ACQUA In relazione al decreto concernente la commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici, il Ministro della Salute, professor Girolamo Sirchia, ha deciso, dintesa con il Ministro delle Attività Produttive, On. Antonio Marzano, la sospensione del provvedimento". Recita così il comunicato del Ministero della Salute relativo alla sospensione del provvedimento che avrebbe dovuto entrare in vigore il prossimo mese. La decisione è stata presa in considerazione dei problemi applicativi rilevati dalle associazioni di categoria, come la difficoltà di reperire in breve tempo contenitori idonei, il rischio di aggravamento del carico ambientale conseguente allaumento dei recipienti da smaltire e il sensibile incremento dei prezzi al consumo. Tutto ciò in attesa di predisporre adeguate modifiche, nel rispetto delle norme europee. Provvedimento sospeso Attraverso il decreto del 3 dicembre 2001, pubblicato in G.U. n.289, del 13 dicembre 2001, il Ministero delle attività produttive, considerando contrario alle norme vigenti offrire ai consumatori nei pubblici esercizi lacqua minerale prelevata da confezioni non integre (a seguito della distruzione del dispositivo di chiusura), con conseguenti rischi di contaminazione e perdita delle caratteristiche intrinseche, nonchè difficoltà di accesso del consumatore allinformazione recata nelletichetta, ha ritenuto opportuno, a tutela della salute del consumatore, prescrivere lobbligo di vendita negli esercizi pubblici dellacqua minerale naturale originariamente preconfezionata in confezione integra o previa apertura della confezione al momento della consumazione. Questo obbligo sarà vincolante a far data dal 13 marzo 2002, giorno di entrata in vigore del decreto ministeriale. La disciplina dellutilizzazione e commercializzazione delle acque minerali, come è noto, è recata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105, ai sensi del quale dette acque si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e la sua conservazione, il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni effetti. Lart.10, comma 3, del menzionato decreto legislativo stabilisce che ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Se lobbligo previsto dal decreto ministeriale in oggetto non comporta particolari difficoltà per ciò che concerne gli esercizi di ristorazione, in cui lacqua minerale naturale è servita al tavolo, diversa potrebbe essere la conseguenze con riferimento alla tipologia bar. Il decreto, infatti, non consentirà più a far data dal 13 marzo 2002 di utilizzare per più successivi avventori lacqua minerale prelevata da una stessa bottiglia dopo la distruzione del dispositivo di chiusura. Ciò a tutela della salute e dellinformazione del consumatore. Il termine di 90 giorni previsto per lapplicabilità della norma dà ai condizionatori di acque minerali naturali la possibilità di adeguarsi alle nuove disposizioni, con la produzione in più vasta scala di confezioni da 0,125 litri, già consentite dalla Direttiva n.75/106/CEE e successive modificazioni.Attenzione alle etichette delle acque minerali sfuse, e dei prodotti alimentari in genere. Confesercenti Pistoia ricorda ai pubblici esercizi che a partire da domani, 5 agosto 2003, entrano in vigore le nuove disposizioni relative alle informazioni da fornire sulle bottiglie di acqua non preconfezionate, ma che vengono riempite all'occorrenza prima di essere somministrate nel locale. Secondo il Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 181, relativo alla attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, a partire da domani le acque trattate dovranno riportare la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata" ovvero "acqua potabile trattata e gassata" qualora sia stata addizionata con anidride carbonica. Queste denominazioni dovranno essere indicate sia sulle caraffe contenenti l'acqua trattata sia sui listini e sui menù. La disposizione, che in caso di mancata applicazione può comportare sanzioni fino a 3500 euro, è solo una delle diverse prescrizioni contenute nel decreto, tutte relative alle nuove necessità in tema di trasparenza nell'etichettatura dei prodotti alimentari. Per verificare nel dettaglio l'applicazione delle disposizioni che li riguardano, gli esercenti della provincia di Pistoia possono rivolgersi a Fiepet e Cat Confesercenti Pistoia, tel. 0573 92771. FIEPET: UNA TEMPESTA IN UN BICCHIER D'ACQUA IL
CASO ACQUE PRECONFEZIONATE SOMMINISTRATE IN ESERCIZI PUBBLICI
Si è diffusa nei giorni precedenti la notizia secondo la quale i bar, sulla base di un Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 marzo 2005, non potranno più servire ai clienti bicchieri di acqua minerale ma dovranno, obbligatoriamente vendere lintera bottiglia. La notizia è del tutto priva di fondamento, afferma Tullio Galli, segretario Fiepet Confesercenti. Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile si limita infatti a consentire ai produttori di acqua minerale l'imbottigliamento dell'acqua stessa in contenitori più piccoli di quelli attualmente in commercio. Daltronde non ci sono mai stati rischi per la salute né casi di avvelenamento conseguenti alla somministrazione di un bicchier dacqua in un bar. E costringere gli esercenti ad utilizzare lintera bottiglietta rappresenterebbe un costo maggiore sia per lesercente che per il consumatore. Si è pertanto scatenato un putiferio inutile al quale mi auguro che la stampa rimedierà smentendo la notizia diffusa negli ultimi giorni. Roma, 11 aprile 2005 |