Indietro       Home

 

Manovra finanziaria 2007
Misure per il settore turismo

 

Come noto, è stata approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri del Governo Prodi, la finanziaria per il 2007. Nell’ambito della manovra, che ha un valore complessivo di 33 miliardi di euro, sono contenute una serie di misure di estremo interesse per il settore turistico, in parte già annunciate dal Vice Premier On.le Francesco Rutelli nel corso della III^ Conferenza Italiana del Turismo. Alcuni di questi provvedimenti sono indubbiamente positivi per talune categorie turistiche (canoni demaniali per gli stabilimenti balneari e campeggi con la soppressione del 300% di aumento per gli anni pregressi, interventi a sostegno delle imprese ricettive per l’acquisizione della proprietà degli immobili). Altri vedono il nostro settore fortemente contrario, soprattutto per quello che riguarda l’introduzione della tassa di soggiorno. A tal proposito sia il Presidente di Confesercenti, Marco Venturi, sia il Presidente di Assoturismo, Claudio Albonetti hanno già espresso pubblicamente il malcontento di tutto il settore rispetto a questa misura. Nel corso della discussione parlamentare di approvazione della manovra provvederemo dunque a presentare un emendamento, diretto alla soppressione di questa nuova tassa che va a penalizzare, di fatto, tutte le nostre imprese ricettive. Trasmettiamo, qui di seguito, i provvedimenti e le misure previste in maniera specifica per il settore turismo, che l’Ufficio Legislativo Confesercenti ha provveduto a sintetizzare nell’elenco che segue:

Art. 8 - Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

A decorrere dal 1· gennaio 2007 i comuni possono deliberare l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche.

L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

  1. opere per il trasporto pubblico urbano
  2. opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti
  3. opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi
  4. opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini
  5. opere di realizzazione di parcheggi pubblici

L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille (tra gli immobili sono comprese anche le strutture ricettive).

Art. 9 - Contributo comunale di ingresso e di soggiorno

Dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento, possono deliberare l’istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell’anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.

Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici ed in altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.

Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.

Il regolamento che istituisce il contributo determina:

  1. le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive
  2. le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all’ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l’altro, alla numerosità del nucleo familiare, all’età ed alle finalità del soggiorno
  3. l’eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo
  4. i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo

I gestori delle strutture ricettive provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (30% di ogni importo non versato).

Art. 16 - Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici

All’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il comma 1 è così sostituito: “I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. classificazione, a decorrere dal 1· gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, nelle seguenti categorie:
    1. categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica
    2. categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota percentuale pari al 10% delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di Bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio
  2. misura del canone annuo determinata come segue:
    1. per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006, le misure unitarie vigenti alla data di emanazione della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a decorrere dal 1· gennaio 2007 i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
      1.1.   area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
      1.2.   area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al metro quadro per la categoria B;
      1.3.   area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadro per la categoria A; euro 2,65 al metro quadro per la categoria B;
      1.4.   euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
      1.5.   euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
      1.6.   euro 0, 41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
      1.7.   euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3).
    2. per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i seguenti criteri:
      2.1.   per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del Mercato immobiliare per la zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 mq. 0 per cento; oltre 200 mq. e fino a 500 mq. 20 per cento; oltre 500 mq. e fino a 1.000 mq. 40 per cento; oltre 1.000 mq. 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del Mercato immobiliare non siano disponibili, occorrerà riferirsi a quelli del più vicino Comune costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima Regione.
      2.2.   Per le aree ricomprese nella concessione si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure vigenti alla data di emanazione della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a partire dal 1· gennaio 2007 quelle di cui alla lettera b) punto 1).
  3. riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
    1. in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona
    2. nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali
  4. riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
  5. obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il transito gratuito all’arenile.”
  6. riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.”

Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: “Le misure dei canoni di cui al comma 1, lett b) del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1· gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.”.

All’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 01, comma 2 della presente legge, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore ad anni sei e comunque non oltre cinquanta anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare”.

All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1 gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03 comma 1, come modificato dal presente provvedimento, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione.”.

I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

Le disposizioni contenute nell’art. 8 del DL 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativi o in presenza di titolo abilitativi che per il suo contenuto sia incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 20 - Disposizioni varie in materia fiscale

All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole “, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione” sono sostituite dalle seguenti: “e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,”.

L’articolo 19-bis 1 prevede i casi di esclusione o riduzione della detrazione e nella fattispecie sono indetraibili secondo esso le spese di somministrazione di alimenti e bevande. La novità introdotta dalla finanziaria è data dunque dalla detraibilità delle spese legate alla somministrazione di alimenti e bevande inerenti la partecipazione a congressi, convegni e simili. Per l’anno 2007 tali detrazioni spettano nella misura del 50 per cento.

Art. 127 – Promozione di progetti integrati tra i consorzi agroalimentari e turistico alberghieri

La disposizione in oggetto prevede una aggiunta ad un articolo della legge che contiene provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane. Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano possono essere concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico- alberghiero, aventi come scopo esclusivo l’attrazione della domanda estera.

Art. 166, comma 1 lettera c) - Interventi a carico del Fondo occupazione

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro.

Art. 182 - Interventi a sostegno del settore turistico

Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Un regolamento, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvederà all’attuazione di tale disposizione.

Per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare l’unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive, è stanziata la somma di 48 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009.

E’ autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio Nazionale del Turismo di cui all’articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

Art. 201- Fondo per la montagna

L’articolo prevede il finanziamento del Fondo Nazionale della montagna, per il quale è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2007. Il Fondo, come noto, è istituito dalla legge 97/1994 che prevede interventi speciali per la montagna tramite la valorizzazione delle potenzialità di essa. Le azioni del Fondo riguardano vari profili fra cui quello economico, attraverso lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse.

 

Torna su