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Come noto, è stata approvata nei giorni
scorsi dal Consiglio dei Ministri del Governo Prodi, la finanziaria per il
2007. Nellambito della manovra, che ha un valore complessivo di 33
miliardi di euro, sono contenute una serie di misure di estremo interesse per
il settore turistico, in parte già annunciate dal Vice Premier On.le
Francesco Rutelli nel corso della III^ Conferenza Italiana del Turismo. Alcuni
di questi provvedimenti sono indubbiamente positivi per talune categorie
turistiche (canoni demaniali per gli stabilimenti balneari e campeggi con la
soppressione del 300% di aumento per gli anni pregressi, interventi a sostegno
delle imprese ricettive per lacquisizione della proprietà degli
immobili). Altri vedono il nostro settore fortemente contrario, soprattutto per
quello che riguarda lintroduzione della tassa di soggiorno. A tal
proposito sia il Presidente di Confesercenti, Marco Venturi, sia il Presidente
di Assoturismo, Claudio Albonetti hanno già espresso pubblicamente il
malcontento di tutto il settore rispetto a questa misura. Nel corso della
discussione parlamentare di approvazione della manovra provvederemo dunque a
presentare un emendamento, diretto alla soppressione di questa nuova tassa che
va a penalizzare, di fatto, tutte le nostre imprese ricettive. Trasmettiamo,
qui di seguito, i provvedimenti e le misure previste in maniera specifica per
il settore turismo, che lUfficio Legislativo Confesercenti ha provveduto
a sintetizzare nellelenco che segue:
Art. 8 - Imposta di scopo per la realizzazione di opere
pubbliche
A decorrere dal 1· gennaio 2007 i comuni
possono deliberare listituzione di unimposta di scopo destinata
esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di
opere pubbliche.
Limposta può essere istituita per le
seguenti opere pubbliche:
- opere per il trasporto pubblico urbano
- opere viarie, con lesclusione della manutenzione
straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti
- opere particolarmente significative di arredo urbano e
di maggior decoro dei luoghi
- opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e
giardini
- opere di realizzazione di parcheggi pubblici
Limposta è dovuta, in relazione alla
stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è
determinata applicando alla base imponibile dellimposta comunale sugli
immobili unaliquota nella misura massima dello 0,5 per mille (tra gli
immobili sono comprese anche le strutture ricettive).
Art. 9 - Contributo comunale di ingresso e di soggiorno
Dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito
regolamento, possono deliberare listituzione di un contributo di
soggiorno, operante anche per periodi limitati dellanno, destinato ad
interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.
Il contributo è dovuto dai soggetti non
residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture
alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici ed in altre
similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
Sono esenti dal contributo i soggetti che
alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle
espressamente previste dal regolamento comunale.
Il contributo è stabilito entro la misura
massima di cinque euro per notte.
Il regolamento che istituisce il contributo
determina:
- le misure del contributo, stabilite in rapporto alla
categoria delle singole strutture ricettive
- le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in
relazione alla categoria ed allubicazione della struttura ricettiva, alla
durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti
passivi avendo riguardo, tra laltro, alla numerosità del nucleo
familiare, alletà ed alle finalità del soggiorno
- leventuale periodo infrannuale di applicazione
del contributo
- i termini e le modalità di presentazione della
dichiarazione e del pagamento del tributo
I gestori delle strutture ricettive provvedono al
versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e
presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e
delle modalità stabilite dal regolamento comunale. Per lomesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione
amministrativa di cui allarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 (30% di ogni importo non versato).
Art. 16 - Disposizioni in materia di demanio marittimo e di
altri beni pubblici
Allarticolo 03 del decreto legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, il comma 1 è così sostituito: I canoni annui per
concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di
aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano
le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono
determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
- classificazione, a decorrere dal 1· gennaio
2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, nelle seguenti
categorie:
- categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei,
o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza
turistica
- categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei,
o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza
turistica. Laccertamento dei requisiti di alta e normale valenza
turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio
provvedimento. Nelle more dellemanazione di detto provvedimento la
categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota percentuale
pari al 10% delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di Bilancio
derivanti dallutilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti
nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio
- misura del canone annuo determinata come segue:
- per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto
aree e specchi acquei si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006, le misure
unitarie vigenti alla data di emanazione della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dellarticolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a decorrere dal 1· gennaio 2007 i
seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1. area scoperta:
euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per
la categoria B; 1.2. area occupata con impianti di facile
rimozione: euro 3,10 al metro quadro per la categoria A; euro 1,55 al metro
quadro per la categoria B; 1.3. area occupata con impianti di
difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadro per la categoria A; euro 2,65 al
metro quadro per la categoria B; 1.4. euro 0,72 per ogni metro
quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti così come definite dallarticolo 5 del testo
unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100
metri dalla costa; 1.5. euro 0,52 per gli specchi acquei compresi
tra 100 e 300 metri dalla costa; 1.6. euro 0, 41 per gli specchi
acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.7. euro 0,21 per gli specchi
acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per lancoraggio
delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3).
- per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali
marittime si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1. per le pertinenze
destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione
di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie
complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e
massimi indicati dallOsservatorio del Mercato immobiliare per la zona di
riferimento. Limporto ottenuto è moltiplicato per un coefficiente
pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente
ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di
superficie del manufatto: fino a 200 mq. 0 per cento; oltre 200 mq. e fino a
500 mq. 20 per cento; oltre 500 mq. e fino a 1.000 mq. 40 per cento; oltre
1.000 mq. 60 per cento. Qualora i valori dellOsservatorio del Mercato
immobiliare non siano disponibili, occorrerà riferirsi a quelli del
più vicino Comune costiero rispetto al manufatto nellambito
territoriale della medesima Regione. 2.2. Per le aree ricomprese
nella concessione si applicano per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure vigenti
alla data di emanazione della presente legge e non operano le disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dellarticolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, mentre a partire dal 1· gennaio 2007
quelle di cui alla lettera b) punto 1).
- riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 50 per cento:
- in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della
concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità
marittime di zona
- nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle
società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle
Federazioni sportive nazionali con lesclusione dei manufatti
pertinenziali adibiti ad attività commerciali
- riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma
dellarticolo 39 del codice della navigazione e allarticolo 37 del
regolamento per lesecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
- obbligo per i titolari delle concessioni di consentire
il transito gratuito allarenile.
- riduzione, per le imprese turistico-ricettive
allaria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per
cento.
Il comma 3 dellarticolo 03 del decreto legge
5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, è sostituito dal seguente: Le misure dei canoni di
cui al comma 1, lett b) del presente articolo si applicano, a decorrere dal
1· gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e
di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione
di strutture dedicate alla nautica da diporto..
Allarticolo 03 del decreto legge 5 ottobre
1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, è aggiunto il seguente comma: 4-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui al precedente articolo 01, comma 2 della presente legge,
le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore ad
anni sei e comunque non oltre cinquanta anni in ragione dellentità
e della rilevanza economica delle opere da realizzare.
Allarticolo 5 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, è aggiunto il seguente comma: 1-bis. Le somme per
canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità
turistico ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere
dal 1 gennaio 2004 ai sensi dellarticolo 03 comma 1, come modificato dal
presente provvedimento, sono compensate con quelle da versare allo stesso
titolo, in base alla medesima disposizione..
I commi 21, 22 e 23 dellarticolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e il comma 4 dellarticolo 10 della legge
17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
Le disposizioni contenute nellart. 8 del DL
5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494 si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate
fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative
pertinenze. Qualora, invece, loccupazione consista nella realizzazione
sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo
abilitativi o in presenza di titolo abilitativi che per il suo contenuto sia
incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale,
lindennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma
restando lapplicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso
il ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 20 - Disposizioni varie in materia fiscale
Allarticolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole
, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione sono
sostituite dalle seguenti: e a somministrazioni di alimenti e bevande,
con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e
simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,.
Larticolo 19-bis 1 prevede i casi di
esclusione o riduzione della detrazione e nella fattispecie sono indetraibili
secondo esso le spese di somministrazione di alimenti e bevande. La
novità introdotta dalla finanziaria è data dunque dalla
detraibilità delle spese legate alla somministrazione di
alimenti e bevande inerenti la partecipazione a congressi, convegni
e simili. Per lanno 2007 tali detrazioni spettano nella misura
del 50 per cento.
Art. 127 Promozione di progetti
integrati tra i consorzi agroalimentari e turistico alberghieri
La disposizione in oggetto prevede una aggiunta ad
un articolo della legge che contiene provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane. Per favorire una promozione sinergica del prodotto
italiano possono essere concessi contributi a progetti promozionali e di
internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese
dei settori agro-alimentare e turistico- alberghiero, aventi come scopo
esclusivo lattrazione della domanda estera.
Art. 166, comma 1 lettera c) - Interventi a
carico del Fondo occupazione
In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità
ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con
più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel limite massimo di
spesa di 45 milioni di euro.
Art. 182 - Interventi a sostegno del settore turistico
Per il sostegno del settore turistico
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Un regolamento, su proposta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo provvederà allattuazione di tale
disposizione.
Per le finalità di sviluppo del settore
del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare
lunicità della titolarità tra la proprietà dei
beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di
gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese
turistico-ricettive, è stanziata la somma di 48 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009.
E autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009, da
assegnare allOsservatorio Nazionale del Turismo di cui
allarticolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare
specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei
flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo
sviluppo e la competitività del settore.
Art. 201- Fondo per la montagna
Larticolo prevede il finanziamento del Fondo
Nazionale della montagna, per il quale è autorizzata la spesa di 25
milioni di euro per lanno 2007. Il Fondo, come noto, è
istituito dalla legge 97/1994 che prevede interventi speciali per la montagna
tramite la valorizzazione delle potenzialità di essa. Le azioni del
Fondo riguardano vari profili fra cui quello economico, attraverso lo sviluppo
delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare
aree depresse. |