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il presidente
Prot. 216.11/03 GC/gcpc
Roma, 7 ottobre 2004
Al Ministro degli Interni
Giuseppe PISANU Palazzo Viminale Via Agostino De Pretis 7 00187
ROMA
Oggetto: Richiesta proroga antincendio
Gentile Ministro,
come è noto, il termine ultimo di
adeguamento previsto per le attività ricettive esistenti con oltre 25
posti letto alle norme sulla sicurezza antincendio è stato, in ultima
analisi, fissato con il Dlgs 411/01, articolo 3 bis, al 30 dicembre
2004. Lo stesso articolo 3 bis disponeva che, entro il 30 giugno 2003, il
Ministero dellInterno provvedesse ad aggiornare le disposizioni del DM 9
aprile 1994, avendo particolare riguardo alle strutture ricettive, soprattutto
quelle ubicate nei centri storici.
Il Ministero, in conseguenza di ciò,
ha emanato il Decreto 6 ottobre 2003 recante lapprovazione della regola
tecnica per laggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per
le attività turistico-alberghiere esistenti, di cui al Decreto del 1994.
Tale nuovo Decreto contiene le misure di
sicurezza alternative a quelle previste dal Decreto del 94 e le disposizioni
integrative dellallegato al decreto stesso.
A seguito dellemanazione del Decreto
dellottobre scorso, sono sorti una serie di interrogativi in merito alla
corretta applicazione di alcuni punti dellallegato tecnico al Decreto,
che il Ministero dellInterno ha provveduto a chiarire con una lettera
circolare datata 6 maggio 2004.
Considerato che il termine del 30 dicembre
2004 previsto per ladempimento da parte degli alberghi, osservata la
tempistica, appare materialmente insufficiente per gli operatori ad ottemperare
agli obblighi previsti per legge (in effetti la circolare esplicativa del
Decreto del 6 ottobre è stata emanata lo scorso maggio e i 7 mesi che
decorrono da allora fino al 30 dicembre prossimo, considerata anche la stagione
estiva, non sono assolutamente sufficienti agli operatori per contattare le
ditte, preparare i progetti di adeguamento, appaltare i lavori e realizzare gli
stessi) la scrivente associazione chiede, in relazione a tutto ciò che
è stato premesso e considerato, un ulteriore differimento del termine di
adeguamento delle strutture ricettive alla normativa antincendio, al
30.12.2006.
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Cordiali saluti,
Claudio Albonetti |
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