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Il decreto legislativo 155/97 (HACCP): non solo
obblighi |
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Con il decreto legislativo n. 155 del 26.05.1997 é stata data attuazione anche in Italia a due direttive comunitarie (93/43/CEE e 96/3/CE) concernenti le misure preventive necessarie a garantire l'igiene dei prodotti alimentari. Il suo campo di applicazione é esteso a tutte le attività che si occupano di alimenti nelle varie fasi di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita e fornitura compresa la somministrazione al consumatore. Chiunque effettui anche una sola delle suddette attività é considerato, ai sensi del decreto, "industria alimentare" ed é pertanto soggetto agli obblighi introdotti dal decreto stesso. Il responsabile della "industria alimentare" deve procedere alla stesura ed alla applicazione del piano di autocontrollo secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici, noto come metodo H.A.C.C.P. Tale piano e tutta la documentazione ad esso correlata sono uno strumento quotidiano di lavoro e devono quindi essere tenuti all'interno dell'esercizio, nonché a disposizione delle Autorità di Controllo, la quale, qualora, al momento del sopralluogo, riscontri delle inadempienze, emette una prescrizione che fornisce un congruo termine di tempo per assolverle. Se, dopo tale termine, non si é provveduto ad eliminare il mancato o non corretto adempimento della norma, scatta la sanzione. L'altro obbligo fondamentale introdotto con il 155/97 é quello fatto al titolare della "industria alimentare" di assicurare la formazione di tutti gli addetti in materia di igiene degli alimenti in relazione al tipo di attività. Questo fornirà loro le conoscenze igieniche necessarie per valutare l'idoneità del processo di lavorazione. Molti esercenti hanno visto il sistema di autocontrollo solo come un modo per carpire loro altri soldi, una specie di nuova tassa. Questo perché gli obblighi del 155/97 si traducono troppo spesso esclusivamente nei costi della stesura del piano, nei costi dei corsi di formazione, nei costi delle verifiche analitiche. E, in effetti, se il piano, una volta fatto, viene dimenticato sul fondo di un cassetto, é perfettamente inutile, perché la differenza non la fa avere o il piano, ma riuscire ad applicarlo quotidianamente. L'esercente che, data la formazione ottenuta attraverso uno dei corsi riconosciuti, attua l'autocontrollo, innesca una serie di meccanismi che, con l'andare del tempo, ridisegneranno o, laddove la situazione era già buona, miglioreranno la gestione del comparto alimentare. Solo a quel punto i costi sostenuti saranno un vero e proprio investimento in termini di qualità della propria attività. Le "industrie alimentari" sono dunque chiamate a realizzare una nuova strategia di attività, ma non nel senso della "sterilizzazione totale", bensì in quello della responsabilizzazione e della qualità, che non deve essere solo immagine, ma la più alta garanzia della salubrità dell'alimento per tutelare la salute del consumatore, ovvero la salute di ognuno di noi. |
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Il decreto legislativo 626/94: sicurezza nei luoghi di lavoro |
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Il decreto legislativo 626/94 a distanza di alcuni anni dalla sua entrata in vigore ancora non é stato completamente applicato, in quanto non tutte le aziende hanno risposto in maniera unitaria e corretta. E' nostra intenzione ricordare quali sono i principali obblighi e quali sono effettivamente le aziende soggette a tale decreto che prevede una serie di obblighi da parte del Datore di Lavoro. Ditte soggette all'applicazione del decreto legislativo 626/94
Tutte le società Sono equiparati i soci lavoratori di
società che prestino la loro attività per conto delle
società.
Inquinamento acustico Tutte le ditte soggette a decreto legislativo 626/94, hanno l'obbligo di effettuare la valutazione del livello di esposizione dei lavoratori al rumore, così come disposto dal decreto legislativo 277/91, il quale, a seconda del livello riscontrato, individua alcuni obblighi a cura del datore di lavoro fra cui la nomina del medico competente al superamento degli 85 dB (A). La Confesercenti é a disposizione degli associati per ogni chiarimento in merito e comunica inoltre che sta organizzando i corsi sopra menzionati. |